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D. 18/09/2002c) aree di tipo D: 3 persone per posto letto in strutture ospedaliere; 2 persone per posto letto in strutture residenziali d) aree di tipo E: uffici amministrativi: 0,1 persone/mq; spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti; spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/ mq. 4.2 Capacità di deflusso. Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori: 50 per piani con pavimen- o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio; 33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio. 4.3 Esodo orizzontale progressivo. 1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D, devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo. 2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 mq/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 mq/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire con letti o barelle. 4.4 Sistemi di vie d'uscita. 1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 3.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro. 2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere. 3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996). 4.5 Lunghezza delle vie d'uscita al piano. 1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonchè da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a: 40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna; 30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta. 2. Nei piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m. 3. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 15 m. 4.6 Caratteristiche delle vie d'uscita. 1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm. 2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m. 3. I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdrucciolevoli. 4. È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita. 5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse. 6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone. 4.7 Larghezza delle vie di uscita. 1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce. 2. Nelle aree di tipo D, la profondità dei pianerottoli delle scale, con cambi di direzione di 180o, deve essere non inferiore a 2 m, misurata nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza. 4.8 Larghezza totale delle vie d'uscita. 1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. 2. Per le strutture sanitarie che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. 3. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite. Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi. 1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli. 2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza. 3. È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per l'apertura a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura. 4. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse. 5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di: attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio; attivazione del sistema di allarme incendio; mancanza di alimentazione elettrica; intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata. 6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente dall'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purchè apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata, e non devono ridurre la zione segnalata, e non devono ridurre la sezione netta di aerazione quando sono in posizione di apertura. 4.10 Numero di uscite. 1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti. 5. Aree ed impianti a rischio specifico. 5.1 Generalità. 1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono essere intercettabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato. 2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a comando manuale, ubicate in apposito quadro, dei seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui: impianto elettrico; impianto di distribuzione dei gas medicali; impianto di condizionamento e ventilazione. 3. All'interno dei filtri devono essere ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei seguenti impianti dei compartimenti attigui: impianto elettrico; impianto di distribuzione dei gas medicali; rete idrica antincendio; impianto di rivelazione e allarme. 5.2 Locali adibiti a depositi e servizi generali. 5.2.1 Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti. 1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 mq, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni: carico di incendio non superiore a 30 kg/mq di legna standard; strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a REI 30; porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30, munite di dispositivo di autochiusura; rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme; un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso. 5.2.2 Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 mq. 1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C e D; la comunicazione deve avvenire unicamente con spazi riservati alla circolazione interna, ad esclusione dei percorsi orizzontali 2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 60 kg/mq qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico. 3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con particolari esigenze di asetticità dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza. 4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C. 5.2.3 Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 mq. 1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D. 2. L'accesso può avvenire dall'esterno: da spazio scoperto; da intercapedine antincendi di larghezza non inferiore a 0,90 m; oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo. 3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi. 4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI 90. 5. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN 45. Inoltre all'interno dei locali deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C. |
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